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Controlli e rilievi sull'amministrazione
Riferimento normativo
Articolo 27 del Dlgs 97/2016
(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)
Si riporta il testo dell’articolo 33 come modificato dal presente decreto:
Articolo 31 del Dlgs 33/2013
(Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.